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IL DIES A QUO PER L’IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE

IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE – DECORRENZA DALL’ULTIMA SOTTOSCRIZIONE O DALLA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELLA SUA INTERVENUTA SOTTOSCRIZIONE?

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – PRIMA SEZIONE CIVILE – ORDINANZA N. 20104/2020 del 24.09.2020.

La Prima sezione civile con tale ordinanza ha rimesso al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, la questione se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione da parte degli arbitri alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.

Nel caso di specie il lodo arbitrale era stato sottoscritto il 15.04.2005, prima dell’emanazione del d.lgs. n. 40 del 02.02.2006, e comunicato in data 06.05.2005.

Pertanto, il lodo in questione è soggetto ratione temporis alla disciplina ex art. 828 c.p.c., sostituito dall’art. 20 della legge 5/1/1994, n. 25 che recitava: «L’impugnazione per nullità si propone, net termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello, nella cui circoscrizione é la sede dell’arbitrato. L’impugnazione non é più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione».

Inoltre, l’art.825, comma 1, c.p.c,. modificato dall’art. 17 della legge 5/1/1994, n. 25 e dall’art. 116 d.Igs. 19/2/1998, n. 51, prevedeva che gli arbitri redigessero il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dessero «comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione

Di fatto le modifiche apportate dal d.lgs. del 2006 non comportano divergenze sostanziali rispetto alla normativa del 1994.

La Prima Sezione prospetta una pluralità di soluzioni per il caso de quo.

  1. Rigetto della tesi della ricorrente e dubbi di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 828, comma 2, c.p.c. Sul punto viene richiamato l’unico precedente reperito nella propria giurisprudenza (Sez.6-1, 5/9/2018 n.21648) secondo il quale il termine lungo per l’impugnazione del lodo decorrerebbe solo dalla data in cui le parti abbiano avuto conoscenza legale della pronuncia. L’art. 828, comma 2, c.p.c. conferisce rilievo, ai fini della decorrenza del termine annuale, al momento in cui è apposta l’ultima sottoscrizione. Ciò in quanto il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione.
  2. Percorribile anche l’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 828, comma 2, e 825, comma 1, c.p.c. nel senso di far decorrere il termine annuale dell’impugnazione dalla comunicazione del lodo da parte degli arbitri. In tal caso è opportuno leggere il 2°co dell’art. 828 c.p.c. in combinato disposto con l’obbligo di comunicazione del lodo alle parti per escludere che il termine prenda a decorrere prima di tale adempimento ed evitare che la parte interessata possa subire un pregiudizio per il mancato svolgimento di un’attività processuale in un ambito temporale nel quale ignora incolpevolmente di doverla svolgere. A sostegno di tale soluzione la Prima Sezione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 22.01.2015 relativa alla diversità di date di deposito e pubblicazione della sentenza civile. La linea argomentativa della Corte Costituzionale potrebbe essere applicata anche al lodo arbitrale per neutralizzare l’intervallo in cui il termine scorre senza che la parte interessata possa ancora saperlo. Secondo la Corte, per costituire dies a quo del termine per l’impugnazione, la data «deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima», poichè il ritardato   adempimento rende    di    fatto    inoperante    la   dichiarazione  dell’intervenuto deposito».

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