REGIONE LOMBARDIA – 12 GIUGNO 2020
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 566, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020, sono valide da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
In particolare dal 15 giugno ripartono le seguenti attività:
- spettacolo, cinema e teatri, sia al chiuso che all’aperto
- sagre locali
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza (centri estivi)
- sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
Fino al 14 luglio 2020 restano ancora sospese le attività in sale da ballo e discoteche, fiere e congressi.
Resta fermo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Sono vietati fino al 30 giugno 2020 gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da Unione Europea, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Resta confermato per i datori di lavoro l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti oltre all’obbligo di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
La Regione raccomanda di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
FOCUS ALLEGATO 1 all’ORDINANZA N. 566 – ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ – elenco di tutte le attività.
L’allegato relativo alle linee guida va caldamente confrontato con i precedenti allegati nei settori che interessano al fine di verificare modifiche e/o integrazioni.
In particolare, per la riapertura dei Centri Estivi per l’infanzia l’allegato offre dei fac-simili utili alla redazioni dei patti tra famiglie e Centri oltre a tutte le autodichiarazioni utili.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 566, rimane valido quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.