REATI E TUTELE
REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA
La norma che punisce la sostituzione di persona è l’articolo 494 del codice penale e recita:
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
Il reato pone in essere il cosiddetto furto d’identità, che si realizza anche creando un profilo falso sui social network o un profilo fake, vale a dire, di un soggetto che non esiste.
Il reato si configura anche quando qualcuno si attribuisce un falso nome, anche di fantasia, o un falso stato, ad esempio, celibe o nubile, o una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici, ad esempio, il titolo di professore, avvocato o simili.
QUANDO E’ REATO
Secondo la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 34800/16 si configura il reato quando:
– il comportamento è rivolto a indurre in errore una persona.
– l’attività è rivolta ad ingannare con una serie di artifici – giocare sull’equivoco non fa scattare il reato.
– l’attribuzione di un nome immaginario o di quello di una persona famosa o influente.
– fare credere di avere un’età avendone un’altra, di solito, maggiore, integra il reato in questione, basti pensare a chi cerca di irretire dei minori.
– utilizzare, per il profilo personale la foto rubata da quello di un altro.
– la falsa attribuzione di una qualifica professionale.
– creare falsi account di posta elettronica o falsi profili sui social network, nascondendo la reale identitàe utilizzando nickname e foto false.
– accedere al profilo Facebook di un’altra persona e forzarne le password per scrivere o inviare messaggi agli altri, integra i reati di accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona.
TUTELE
Immediata segnalazione allo stesso Facebook entrando nel profilo dell’utente e cliccando sui tre punti sospensivi (“…”) posto sulla foto di copertina e si clicca su “Segnala”;
Denuncia presso la polizia postale o i carabinieri per la querela o in alternativa deposito dell’atto presso la Procura della Repubblica.
Reato di sostituzione di persona è perseguibile anche d’ufficio, perché offende la fede pubblica, di conseguenza, anche la pluralità degli utenti.
INGIURIA
E’ un illecito civile ed in particolare su Facebook è uno dei reati più frequenti.
Si configura quando si commentano o contestano i post di altre persone con aggressività e/o minacce e/o ingiurie e/o parolacce.
TUTELE
Per non essere contestato è necessario recarsi da un notaio per richiedere l’autentica dello screenshot così da raffarzarlo quale prova.
A ciò si aggiungano i testimoni che possono riportare la presenza e il carattere del post.
MOLESTIE E STALKING
Comportamenti assillanti con messaggi sino a vere e proprie minacce integrano molestie e stalking. Se la condotta è reiterata nel tempo creando timore nella vittima ovvero modifica delle proprie abitudini potrebbe scattare il reato di stalking e, in tal caso, se fornita la prova il molestatore può subire un procedimento penale di particolare gravità.
TUTELE
Immediata tramite Facebook oppure Carabinieri per sporgere denucnai querela.
DIFFAMAZIONE
A differenza dell’ingiuria, la diffamazione è ancora reato e, anzi, se commessa sui Social è aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità. In questo caso, la parte offesa non è presente alla discussione, per cui la frase viene proferita in sua assenza.
TUTELE
Denuncia e querela Carabinieri, Procura della Repubblica e Polizia postale.
DIRITTO D’AUTORE
Se la riproduzione di testi, video, musica non è autorizzata dai titolari dei diritti d’autore si rischia di commettere un reato.
TUTELE
L’autore dell’opera clonata o piratata può difendersi con una denuncia alla polizia postale o al Garante delle Comunicazioni (Agcm). Immediatamente si può sempre procedere con una segnalazione a Facebook per far rimuovere il contenuto.
PUBBLICAZIONE DI FOTO – IN PARTICOLARE MINORI
La pubblicazione di foto altrui, seppur eseguite in un contesto conviviale, senza autorizzazione è vietata.
In particolare la pubblicazione di foto di minori di 18 anni costituisce un crimine e un comportamento sanzionato sia dalle norme nazionali che dalle carte internazionali come la Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e la Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York.
TUTELE
Denuncia e querela presentata ai Carabinieri, alla Procura e alla polizia postale. Immediata segnalazione a Facebook oltre alla possibilità di instaurare una causa civile di risarcimento del danno.