NESSUN OBBLIGO trattasi di un POTERE-FUNZIONE.
SUL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO – NESSUN OBBLIGO
Trattasi di un “POTERE-FUNZIONE” destinato a rimanere libero nel suo esercizio e, dunque, non suscettibile di coercizione.
Il diritto-dovere di visita non rientra negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza rispetto alle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale e delle modalità dell’affidamento.
Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 6471 del 06.03.2020