Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.506
La comunione legale dei coniugi possiede natura di comunione senza quote e comporta che l’espropriazione di un bene (o più beni) in comunione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà.
La vendita del bene o la sua assegnazione, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene, consegue il diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo.
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