Cassazione penale sez. VI, 19/11/2020, n.3459
LA MASSIMA
Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572, c.p. (Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, P., Rv. 278744).
Nello specifico, dunque, risulta accertato in fatto che l’imputato (Professoressa) apostrofasse sistematicamente la vittima (alunno), allora appena dodicenne, durante le lezioni e comunque dinanzi ai compagni di classe, con epiteti dall’indiscutibile valenza ingiuriosa (“fetente”, “deficiente”, “coglione”, “fituso”, che sta per sporco, e “vucca aperta”, nel senso di stolto), ma anche umiliante, considerando la differenza di ruolo, oltre che di età, tra costoro.
SENTENZA
RITENUTO IN FATTO
1. T.R.P., per il tramite dei propri difensori, impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 marzo 2020, nella parte in cui ha confermato la condanna inflittagli dal Tribunale di Termini Imerese il 29 gennaio 2019, per il delitto di maltrattamenti in danno del proprio alunno G.G., con le conseguenti statuizioni civili in favore dei genitori di quest’ultimo, costituitisi nel processo quali parti civili.
Gli si addebita di aver umiliato ed offeso il minore, all’epoca appena dodicenne, abitualmente apostrofandolo con epiteti e frasi oggettivamente scurrili in presenza di tutta la classe.
2. Il ricorso propone due doglianze.
La prima deduce vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti contestati.
Passando in rassegna gli elementi di prova valorizzati in sentenza in chiave accusatoria, si sostiene, in sintesi, che gli stessi siano stati, in misura maggiore o minore, travisati da quei giudici, la cui ricostruzione non sarebbe perciò aderente al reale contenuto di essi.
Tanto dicasi, in particolare, per la testimonianza e la certificazione rese dal medico di famiglia delle parti civili, Dott. D.C., come pure per le testimonianze dei dirigenti scolastici A. e M., che dimostrerebbero soltanto l’esistenza – indiscussa – di una situazione piscologica problematica del ragazzo e di un suo rapporto genericamente conflittuale con l’insegnante, ma non anche le sistematiche vessazioni di cui quest’ultimo è accusato. Queste, anzi, sarebbero state negate dai compagni di scuola L., F. e C., le cui deposizioni sarebbero state immotivamente ritenute inaffidabili, o comunque irrilevanti, dalla Corte distrettuale, al pari di quelle, di segno conforme, di un altro sanitario, Dott. R. (sulle condizioni psicologiche del ragazzo), e di un altro insegnante, prof. L., che ha escluso qualsiasi lamentela dell’alunno G. verso il ricorrente.
Di contro, i giudici di merito avrebbero illogicamente conferito valenza dimostrativa alle accuse del predetto compagno di classe C., rese nel corso di un colloquio intrattenuto con la madre del G. e da questa registrato a sua insaputa ma con la collaborazione della madre di lui, sua amica. Evidenzia il ricorrente come soltanto tale ragazzino, tra tutti i compagni di classe interpellati con le medesime modalità subdole dalla madre del G., avrebbe reso dichiarazioni accusatorie, la cui genuinità, tuttavia, è tutt’altro che certa: la registrazione del colloquio, infatti, non è mai stata prodotta; la relativa trascrizione è stata eseguita da un incaricato della famiglia e non – come erroneamente ritenuto in sentenza – da un perito del Tribunale; non sono state accertate le modalità di acquisizione, dovendo verosimilmente ipotizzarsi un condizionamento del minore (che in giudizio, infatti, si è espresso in termini differenti), se non altro per il desiderio di compiacere la propria madre e la sua amica.
Ne consegue che, in definitiva, trattandosi di fatti non percepiti direttamente nemmeno dai genitori del G., l’accusa poggerebbe esclusivamente sulle dichiarazioni di quest’ultimo, tuttavia interessate e provenienti da un soggetto giovanissimo ed in condizioni di disagio legate al suo rendimento scolastico.
2.2. Il secondo motivo d’impugnazione, invece, riguarda la qualificazione giuridica del fatto, che, laddove accertato, comunque non dovrebbe essere sussunto nella fattispecie dei maltrattamenti, bensì in quella dell’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, prevista dall’art. 571 c.p., e che ricorre anche quando la funzione correttiva si estrinsechi attraverso contegni afflittivi ed umilianti per il destinatario.
3. I difensori ricorrenti hanno altresì depositato motivi nuovi, ribadendo la rilevanza, in senso favorevole all’imputato, delle deposizioni testimoniali degli alunni L. e F., invece apoditticamente svalutate in sentenza come irrilevanti, perchè imprecise e frutto di un clima di omertà, tuttavia indimostrato; nonchè rinnovando le censure sulla valutazione del complessivo contributo informativo dell’alunno C..
4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
DIRITTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso non sono ammissibili.
2. Il primo devolve alla Corte di cassazione un giudizio di fatto, che esula dal sindacato consentitole. Questo, infatti, è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: non rientra nei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali (per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Tanto ribadito, è sufficiente osservare che, attraverso la doglianza in rassegna, la difesa ricorrente contesta la complessiva valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte di merito e, per alcuni degli elementi di prova valorizzati in sentenza, il significato probatorio loro attribuito da quei giudici. Peraltro, nel compiere tale operazione, l’impugnazione trascura diverse risultanze istruttorie, che, invece, nella trama argomentativa della sentenza, assumono un’incidenza, se non decisiva, comunque di primario rilievo: le testimonianze del compagno di classe della vittima, Gi.Si., e della madre dell’altro alunno C., ma anche le parziali ammissioni dell’imputato, riferite dal teste A., per un periodo reggente dell’istituto.
3. Il secondo motivo, invece, è manifestamente destituito di giuridico fondamento.
3.1. Nell’individuazione dei confini tra le fattispecie di cui agli artt. 571 e 572 c.p., particolarmente nell’ambito scolastico, questa stessa sezione della Corte di cassazione ha avuto modo di enunciare i seguenti principi di diritto, che si attagliano perfettamente al caso in rassegna e che, pertanto, il Collegio intende ribadire.
1) L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall’art. 571 c.p., consiste nell’uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonchè dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.
2) L’uso di essi deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti: a) la necessità dell’intervento correttivo, in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti; b) la proporzione tra tale violazione e l’intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina.
3) Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572 c.p. (Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, P., Rv. 278744).
3.2. Nello specifico, dunque, risulta accertato in fatto che l’imputato apostrofasse sistematicamente la vittima, allora appena dodicenne, durante le lezioni e comunque dinanzi ai compagni di classe, con epiteti dall’indiscutibile valenza ingiuriosa (“fetente”, “deficiente”, “coglione”, “fituso”, che sta per sporco, e “vucca aperta”, nel senso di stolto), ma anche umiliante, considerando la differenza di ruolo, oltre che di età, tra costoro.
Di contro, non soltanto non risulta che un siffatto contegno si rendesse necessario a scopi correttivi, ma anzi è indiscutibile che, in ogni caso, e cioè quand’anche il suo autore avesse agito con quegli intenti, tale suo comportamento non fosse affatto adeguato a questi ultimi, perciò mancando anche del necessario requisito della proporzione.
Deve, perciò, ritenersi corretta la qualificazione del fatto come delitto di “maltrattamenti”, ai sensi dell’art. 572 c.p..
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616 c.p.p., – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila Euro.
5. Trattandosi di imputato lavoratore dipendente di un istituto d’istruzione pubblico, il dispositivo della presente sentenza dev’essere comunicato all’amministrazione competente, a norma dell’art. 154-ter disp. att. c.p.p..
PER QUESTO MOTIVO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 154-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021