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MANTENIMENTO FIGLI – IN MANCANZA INTERVIENE L’INPS

Trib. Milano, sez IX, der., 21 giugno 2022, n. 11239

In caso di inadempimento del coniuge obbligato, il giudice può ordinare al terzo, che deve somme periodiche all’obbligato, di pagare direttamente al beneficiario l’importo stabilito dalla sentenza di separazione.

IL FATTO

Il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla domanda di una donna che chiedeva il pagamento in suo favore da parte dell’INPS della somma mensile disposta dal Giudice quale contributo al mantenimento dei figli a seguito della separazione personale dal marito, in quanto questi non aveva mai provveduto al versamento delle somme dovute.

In particolare, la domanda veniva proposta a mezzo ricorso ex art 156 comma 6 c.c. che dispone che «in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte di beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto».

Il Tribunale, nell’accogliere la domanda della donna, ha evidenziato che il ricorso ex art. 156, comma 6, c.c. ha una funzione di garanzia rafforzata del credito, in particolare stabilendo e valutando le modalità di attuazione del diritto stesso (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671). Infatti, il Tribunale non può, nel caso specifico, risolvere la controversia sull’esistenza del diritto all’assegno di mantenimento mensile per i figli e per la moglie e non certo ad altre voci di credito, pure previste dalle statuizioni giudiziali e/o dagli accordi negoziali inseriti dalle parti nelle condizioni consensuali di separazione.

Il Tribunale verifica, tenuto conto dell’obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi, la sussistenza dell’inadempimento quale presupposto previsto dall’art. 156, comma 6, c.c.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Milano è risultato pacifico l’inadempimento del marito in punto mantenimento oltre al suo perdurare così come è risultato certo il mancato assolvimento da parte del marito dell’onere della prova ovvero di aver adempiuto al mantenimento.

LA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto la richiesta avanzata dalla donna e che, quindi, deve essere disposto ex art. 156 comma 6 c.p.c. l’ordine di pagamento diretto da parte dell’INPS a favore della signora (omissis) del contributo al mantenimento. Il provvedimento emesso è immediatamente esecutivo.

Trib. Milano, sez. IX, decr., 21 giugno 2022, n. 11239 – Dott. Secchi

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