La comunione dei beni.
La comunione dei beni avviene quando tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi, compresi i debiti.
Nel caso in cui si scelga la comunione dei beni, i beni acquistati dopo il matrimonio sono di proprietà del 50% per ciascun coniuge. Dunque, se non diversamente concordato, dopo la celebrazione del matrimonio, i beni dei coniugi confluiscono in un unico patrimonio di coppia, del quale possono entrambi disporre al 50%.
In questo caso, ciascuno dei coniugi può amministrare i beni in modo autonomo, ma qualora dovessero essere prese delle scelte, ci deve essere il consenso di entrambi.
Scegliere la comunione dei beni non significa scegliere un regime in cui tutto ciò che appartiene a uno diventa anche dell’altro.
Vi sono, infatti, beni che rimangono propri:
-beni di cui si è proprietari fin da prima delle nozze;
-denaro, beni ereditati o donati; a meno che nel testamento non sia specificato che i beni sono attribuiti alla comunione.
-beni utili per esercitare la propria professione; Ci riferisce agli strumenti utilizzati dal coniuge per l’attività lavorativa
-ricavi derivanti dalla vendita di uno dei beni propri o ereditati (c.d. donazioni indirette);
-risarcimenti vari ed eventuali.
-i beni di uso strettamente personale: sono estranei alla comunione gli oggetti di natura strettamente personale, come l’abbigliamento, gli accessori per la pratica di un hobby, ed anche gioielli o strumenti musicali ecc. Ciò che rileva è l’utilizzo personale, anche se si tratta di beni che teoricamente potrebbero essere usati anche dall’altro coniuge.
Ciò che, invece, diventa comune è:
-il denaro che durante il matrimonio ciascun coniuge è riuscito a metter da parte (risparmi);
-beni mobili e immobili che, sempre durante il matrimonio, ciascuno ha acquistato (case, terreni, macchine);
– i debiti;
-le aziende gestite da entrambi in seguito al matrimonio (anche se costituite prima), nonché gli utili e gli incrementi derivanti.
La comunione dei beni prevede, altresì, che entrambi i coniugi siano legittimati ad
amministrare i beni comuni in maniera autonoma. Se si tratta, però, di atti di straordinaria amministrazione e che riguardano beni mobili e immobili, scritti a pubblici registri, è necessario il consenso dell’altro, altrimenti l’atto sarà annullabile.
In base a quanto stabilito dall’art. 177 c.c. tutti gli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione immediata anche se compiuti separatamente e anche se il bene è formalmente intestato a uno solo dei coniugi. Ciò avviene sempre a meno che non si tratti di acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento di beni personali a condizione che sia espressamente dichiarata nell’atto di acquisto la provenienza personale del denaro e all’atto partecipi l’atro coniuge.
La separazione dei beni.
La separazione dei beni avviene quando ciascuno dei coniugi dispone della proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio.
La separazione dei beni, quindi, permette di intestare i beni acquistati in seguito al matrimonio ad uno solo dei coniugi.
Scegliendo la separazione dei beni ogni coniuge potrà mantenere l’esclusiva titolarità dei beni, sia antecedenti al matrimonio sia successivi. Infatti, ciò che si è acquistato separatamente non è considerato di comune proprietà.Viceversa, ciò che si è acquistato insieme, viene diviso in parti uguali. In sostanza, solo il coniuge proprietario del bene ha diritto all’amministrazione (e al godimento di quest’ultimo), a meno che, tramite procura, il bene venga cointestato. Per cointestare un bene, è necessario specificarlo al momento dell’acquisto.
Naturalmente, rimane l’obbligo per entrambi i coniugi di provvedere alle necessità familiari in proporzione alle proprie capacità reddituali e di lavoro. Inoltre, è sempre possibile cointestare un bene, seppur a seguito di esplicita dichiarazione nell’atto d’acquisto, dove sarà indicata anche la quota di comproprietà.
Essa può essere stipulata in ogni momento con atto pubblico, come per tutte le altre convenzioni matrimoniali, o anche mediante una semplice dichiarazione contenuta nell’atto di celebrazione del matrimonio.