SOSPESI – ART. 152 – DECRETO RILANCIO
PIGNORAMENTI PRESSO TERZI
FOCUS AGENTE DELLA RISCOSSIONE E SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO EX ART. 53 D. LGS.446/97.
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 dall’agente della riscossione e dai SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La sospensione dei pignoramenti riguarda stipendio, salario, altre indennità (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), pensioni, assegni di quiescenza. Escluse altre tipologie di pignoramenti presso terzi.
Dal 1 settembre 2020 la procedura di pignoramento riprenderà senza un ulteriore atto di notifica al debitore.
Al seguente link l’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI – MEF – Dipartimento delle Finanze.